Come noto i contribuenti forfetari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
In relazioni alle operazioni con l’ESTERO, si potrà fare riferimento a quanto esplicitato con la circolare n. 10/E/2016.

Acquisti intracomunitari di BENI ( entro il limite di spesa di € 10.000 annuali)

1) Nel caso di acquisti di beni da fornitori in ambito comunitario, entro la soglia di euro 10.000, l’Iva viene assolta dal fornitore nel paese di origine dei beni; l’acquirente forfetario pagherà l’iva esposta in fattura, non ha obbligo di iscriversi al VIES né di compilare l’Intra.

2) Superamento limite dei € 10.000,00
In caso di superamento della soglia di euro 10.000, l’acquisto, invece, assumerà rilevanza in Italia, secondo le regole degli acquisti UE. Verificatasi tale circostanza il contribuente forfetario dovrà:
2.1) iscriversi al VIES;
2.2) assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versandola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
2.3) presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra-2 bis).

Cessioni intracomunitarie di BENI ( sono assimilate alle cessioni interne)

In caso di cessioni si deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’cliente comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i contribuenti forfetari non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Prestazioni di SERVIZI (COSTO)

Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da FORNITORI non residenti o rese ai medesimi la normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole trovando la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.
Quindi, nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfetario dovrà:
1) iscriversi al VIES;
2) assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
3) versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
4) presentare il modello Intra 2-quater.

Prestazioni di SERVIZI (RICAVO)

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter rese a soggetti comunitari, l’operatore italiano contribuente forfetario deve:
1) iscriversi al VIES;
2) emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “inversione contabile”;
3) presentare il modello Intra-1 quater.

ACQUISTO SERVIZI DA SOGGETTI EXTRA – UE

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura, oltre che effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

VENDITA SERVIZI A SOGGETTI EXTRA – UE

Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a CLIENTI operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma dovrà emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.

Esportazioni, importazioni ed operazioni assimilate ( novità rispetto al precedente regime dei minimi)

Premesso che l’effettuazione di esportazioni non costituisce motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario (al contrario invece del regime dei MINIMI), nel caso in cui vengano effettuate dal contribuente forfetario importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate si applicano le ordinarie regole contenute negli articoli 8, 8-bis, 9, 67 D.P.R. del 633/1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera c)

Le operazioni con l’estero per i contribuenti “forfettari”

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