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Come noto, dallo scorso 6 giugno è diventato applicabile l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 209-2014 della legge n. 244/2007. L’adempimento risulta particolarmente importante, soprattutto se si considera che trascorsi 3 mesi dalla predetta data le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.

L’obbligo riguarda, per ora, solamente alcune delle pubbliche amministrazioni, ma verrà esteso a tutte entro il prossimo 31 marzo 2015.

La normativa specifica le regole tecniche per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione , mediante l’attribuzione di un codice univoco (www.indicepa.gov.it).

Per i fornitori della Pubblica Amministrazione il processo di fatturazione elettronica prevede :

  1. la predisposizione della fattura in formato XML
  2. la firma della fattura con firma elettronica da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
  3. l’ invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA
  4. la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura
  5. la conservazione e archiviazione  secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La fattura elettronica e le operazioni con la Pubblica Amministrazione