Entro il 30 ottobre 2014 le società in genere e gli imprenditori dovranno procedere all’invio della comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci o dai familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa. Il presupposto che obbliga alla comunicazione è costituito dalla circostanza che, nel periodo 2013 l’impresa (società) abbia concesso un bene aziendale / imprenditoriale (strumentale, merce o patrimonio) ad un socio (in senso generale, anche socio indiretto) e che sussista una differenza tra il corrispettivo annuo richiesto per tale utilizzo e il valore di mercato del diritto di godimento. Nel caso in cui il prezzo pagato dall’utilizzatore sia pari o superiore al valore normale, nessuna comunicazione sarà dovuta. Il bene oggetto di comunicazione può essere utilizzato per il diritto di proprietà, un altro diritto reale, a seguito di un contratto di leasing, di locazione, di noleggio o di comodato. La comunicazione ha quindi ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito diverso per il socio (utilizzatore) – articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del T.U.I.R.. Non sono oggetto di comunicazione, in quanto esonerati:
- I beni concessi in godimento agli amministratori;
- I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora tali beni costituiscano fringe benefit;
- I beni concessi in godimento all’imprenditore individuale etc.
- I beni, diversi da autovetture, veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili, che, pur non rispettando i sopracitati requisiti, siano di valore inferiore ad Euro 3.000, al netto dell’I.V.A.
La sanzione per l’omessa comunicazione o l’invio di dati non veritieri o incompleti è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato dei beni concessi ai soci e il corrispettivo annuo. Qualora non sia presente tale differenziale, non c’è alcun obbligo comunicativo, pertanto nessuna sanzione potrà essere irrogata. Entro la medesima data andranno comunicati i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci (solo persone fisiche) o dai loro familiari a favore delle società. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti già noti all’amministrazione finanziaria (ad esempio, se l’atto a contenuto patrimoniale è registrato a seguito di costituzione o aumento di capitale); inoltre non formano oggetto di comunicazione i finanziamenti concessi dall’impresa ai soci o ai familiari. L’obbligo di comunicazione scatta quando i finanziamenti e le capitalizzazioni annue sono distintamente pari o superiori a 3.600 Euro.