L’art. 10-bis del DL 192/2014 convertito ridetermina la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (c.d. professionisti “senza Cassa”), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, disponendo il mantenimento, anche per il 2015, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013 e 2014.
Gli incrementi contributivi già previsti dalla normativa vigente (art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche) e illustrati dalla circ. INPS 5.2.2015 n. 27 continuano, dunque, a riguardare soltanto gli altri iscritti alla suddetta Gestione.
SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI
In applicazione della progressione degli aumenti stabilita dal citato art. 1 co. 79 della L. 247/2007, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all’aliquota del 22% del 2014, le seguenti aliquote contributive previdenziali (sia di finanziamento che per il computo delle prestazioni pensionistiche):
- 23,5%, per il 2015;
- 24%, a decorrere dal 2016.
Nei confronti di tali soggetti, continua a non essere contemplato alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
SOGGETTI ISCRITTI ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI
All’interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, il DL 192/2014 convertito determina nuovamente – come già avvenuto, per il 2014, in forza dell’art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – una distinzione tra:
- lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita IVA;
- lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa”).
Con riferimento ai primi, trovano applicazione le aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) previste dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, fissate nelle seguenti misure (comprensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera e congedo parentale):
- 30,72, per l’anno 2015;
- 31,72%, per l’anno 2016;
- 32,72%, per l’anno 2017;
- 33,72%, a decorrere dal 2018.
In relazione ai professionisti “senza Cassa”, le aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) vengono, invece, ridefinite nelle seguenti misure (anch’esse comprensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%):
- 27,72%, per l’anno 2015 (in luogo del 30,72%);
- 28,72%, per l’anno 2016 (in luogo del 31,72%);
- 29,72%, per l’anno 2017 (in luogo del 32,72%).