E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, nella serata di lunedì 24 ottobre, il Decreto Fiscale ( che comunque sarà da approvare definitivamente con legge finanziaria) in base al quale, entro la data del 22.01.2017, i contribuenti interessati potranno presentare istanza per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali in corso.
Quindi le domande per usufruire della sanatoria che prevede il pagamento integrale del debito, con possibilità di rateizzazione sino a massimo 4 rate, con la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere presentate entro il prossimo 22 gennaio 2017, utilizzando il modulo che Equitalia (o un eventuale altro agente della riscossione) “dovrebbe” pubblicare sul suo sito internet a partire dalla data del 07.11.2016
Evidenziamo da subito che la sanatoria riguarda solo i ruoli affidati, consegnati, ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e riguarda quasi esclusivamente la cancellazione delle sole sanzioni.
Rottamazione della sanzione e degli interessi di mora (vedi anche paragrafo esclusioni)
Le sanzioni con limitate eccezioni, e gli interessi di mora applicati, dovrebbero sparire del tutto. Detto effetto è molto importante e potenzialmente dirompente.
Lo stesso vale per ogni altra sanzione, l’importante è che sia contenuta in ruoli/affidamenti (quindi gestiti da Equitalia) rientranti nel periodo temporale indicato (dal 2000 al 2015).
Si tratta di una rottamazione che, per molti soggetti, si profila estremamente conveniente. Sotto l’aspetto indicato, è molto meglio di un condono, in quanto, se non si erra nell’interpretare la legge, per gli atti di contestazione di sole sanzioni è d’obbligo la domanda di sanatoria con impegno a rinunciare al ricorso.
Anche le sanzioni contributive vengono meno, sia quelle riconducibili all’INPS che ad altri enti di previdenza.
Esclusioni
Le esclusioni di rottamazione restano per i dazi, l’IVA all’importazione, le somme oggetto di condanna della Corte dei Conti, le spese di notifica sulle contravvenzioni stradali e le sanzioni penali.
E’ bene specificare che NON verranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento/intimazioni ad adempiere, ma i soli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), ovvero gli interessi la cui debenza sorge nel momento in cui il contribuente non onora, entro i termini, il pagamento di somme intimate con cartella di pagamento o accertamento esecutivo.
Quindi, tutti gli altri interessi sono dovuti per intero, si pensi, in primis, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, e lo stesso dicasi per i peculiari interessi previsti ad esempio per le imposte sugli affari.
Anche gli aggi/compensi di riscossione resteranno dovuti per l’intero ammontare.
Istanza
Sul lato procedurale, la domanda va presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, quindi 21.01.2017, con impegno a rinunciare al ricorso. Considerato che solo successivamente (quindi in un momento in cui l’impegno alla rinuncia dovrebbe già essere formalizzato) verranno comunicati gli importi da pagare, ciò crea delicate situazioni per i difensori che gestiscono processi pendenti.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, che potrà avvenire in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali, al massimo, potrà avere come scadenza il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017.
Anche coloro i quali hanno una dilazione in corso possono fruire della definizione solo per le rate scadenti dal 2017, a condizione, però, che i pagamenti relativi alle le rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 siano regolari .
Per i contribuenti che hanno già effettuato alcuni pagamenti, non è ammessa alcuna ripetizione.
Lo studio invierà ulteriori circolari nel caso di eventuali modifiche che dovesse subire tale decreto